Brevetto unitario e sede distaccata di Milano del Tribunale Unificato dei Brevetti: i risvolti pratici
Lo scorso 1° giugno è stato istituzionalizzato il Tribunale Unificato dei Brevetti e del Brevetto unitario (Tub), una corte internazionale con giurisdizione sui brevetti unitari ed europei, con lo scopo di semplificare e uniformare le decisioni inerenti alla protezione dei brevetti. La corte sarà composta di tre sedi: quella principale, a Parigi, giudicherà sui brevetti farmaceutici e chimici; quella di Monaco di Baviera deciderà sui brevetti metallurgici; quella milanese, infine, dirimerà le controversie brevettuali in materia di scienza medica-veterinaria e igiene, i brevetti farmaceutici privi dei certificati di protezione supplementari (Spc), il settore biomedico (escluso il farmaceutico), l'agricoltura, il food, l'enogastronomia e il tabacco, gli articoli personali e domestici, lo sport e mondo del divertimento, le calzature, la moda e l'arredo. Milano, dunque, sostituirà la sede di Londra (iniziale terza candidata prima della svolta Brexit), ma cederà, purtroppo, una quota consistente delle competenze londinesi a Monaco e Parigi. Infine, la Corte d'Appello del Tub avrà sede a Lussemburgo. Dopo le comprensibili rimostranze presentate da decine di illustri accademici, studi legali e associazioni, seguite dai numerosi appelli presentati nelle mani del Ministro Giorgetti, in cui l'Italia, e in particolare Milano, veniva descritta come la candidata ideale per ricoprire il ruolo di terza sede del Tub, la sensazione è quella di essere stati, sì, scelti, ma lasciati un po' "indietro", laddove quella meneghina, al di là dell'entusiasmo mediatico, sarà una sede che entrerà in funzione con ritardo rispetto alle due centrali (già inaugurate lo scorso 1° giugno), e, per l'appunto, con competenze drasticamente ridotte. In ogni caso, non volendoci soffermare troppo su quello che "si sarebbe potuto fare", dobbiamo ritenere indubbio il vantaggio per il mondo produttivo, nel cui contesto le aziende non saranno più obbligate, in queste materie, a vedersi potenzialmente giudicate da una molteplicità di giudici esteri, e che vedranno drasticamente ridotti i costi di registrazione e mantenimento dei propri titoli "unici". Il Brevetto Europeo consiste infatti in un insieme di diritti di esclusiva che potranno essere indipendentemente azionati nei territori designati dal brevetto stesso, senza le validazioni e i pagamenti annuali previsti per i brevetti nazionali. In altre parole, il Tub darà la possibilità alle imprese di essere giudicate da Corti multinazionali, all'interno delle quali saranno presenti giudici di diverse nazionalità (compresa, potenzialmente, la propria), le cui decisioni spiegheranno i loro effetti in tutta Europa, con notevoli vantaggi in termini di costi, ed evitando la necessità di resistere (o agire) avanti a una...
La proprietà intellettuale in tempo di guerra: il Tribunale russo sul caso “Peppa Pig”
A fronte dell'incessante susseguirsi di sanzioni economiche irrogate alla Federazione Russia dalla gran parte dei Paesi occidentali, il governo del primo ministro sovietico Mikhail Mishustin ha risposto con l'emanazione del decreto n. 299 del 6 marzo 2022, inserendo le principali potenze mondiali in una vera e propria black-list costituita dai "paesi ostili" alla Russia. Naturalmente, i risvolti di tale presa di posizione non si sono fatti attendere, neppure a livello giuridico e processuale. Ed infatti, alla fine della seconda settimana di marzo sono emerse alcune prime segnalazioni riguardo alla decisione assunta dal Tribunale arbitrale di Kirov, Russia, sul ricorso presentato da Entertainment One, titolare dei diritti di copyright sul notissimo cartone animato per bambini Peppa Pig. La società americana aveva intentato un'azione nei confronti di un imprenditore russo che, secondo la ricorrente, aveva illegittimamente sfruttato i suoi diritti di proprietà intellettuale, realizzando una propria versione, non autorizzata, del cartone animato Peppa Pig, e chiedeva perciò un risarcimento pari a 40.000 rubli (pari a meno di 400 euro). Il Tribunale si pronunciava respingendo il ricorso, ma, nel merito, ometteva del tutto di illustrare l'iter logico-argomentativo sotteso alla decisione assunta. Il giudice, anzi, giustificava il proprio provvedimento di rigetto con la perpetrazione, ai danni della Russia, di "azioni ostili da parte degli Stati Uniti e dei suoi Stati esteri". In altre parole, il Tribunale russo ometteva consapevolmente di fondare la propria decisione analizzando il merito della vicenda, e rigettava il ricorso esclusivamente in virtù dell'asserita "ostilità" dimostrata dal Paese di appartenenza del ricorrente, in questo caso, quindi, dagli Stati Uniti. Tale decisione, che costituisce senz'altro un precedente di non scarsa rilevanza nel contesto di riferimento, è stata presa all'indomani dell'emanazione del decreto n. 299 del 6 marzo 2022, che, tra le altre disposizioni, ha stabilito che il Governo Russo possa d'ora innanzi autorizzare lo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale (tra cui brevetti, modelli di utilità e disegni e modelli), senza il bisogno di ottenere il consenso o l'autorizzazione degli effettivi titolari, se e in quanto appartenenti ai c.d. "paesi ostili" alla Russia (o anche semplicemente in quanto il loro "profitto principale" risulti riferibile a uno degli Stati inseriti nella black list). Il decreto, peraltro, ricalca parzialmente quanto già previsto dal codice civile russo all'art. 1360, che sancisce la possibilità per il governo russo di utilizzare, in maniera sostanzialmente inopinata, diritti di brevetto di invenzione e altri diritti di proprietà intellettuale, quando si debba far fronte a situazioni urgenti, legate alla difesa e alla sicurezza della Russia. Con il predetto recentissimo decreto, tuttavia, scompare...