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Author: Martina Quacinella

Alecta / Articles posted by Martina Quacinella

Art Bonus: cos’è e a chi spetta.

Il D.L. n. 83 del 31/05/2014, “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”, convertito con modificazioni nella L. n. 106/14 e s.m.i., ha introdotto un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, il c.d. Art Bonus, quale sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale. Quindi, chi effettua erogazioni liberali in denaro per il sostegno della cultura, nelle modalità previste dalla legge, potrà godere di importanti benefici fiscali sotto forma di credito di imposta. Le erogazioni liberali effettuate in denaro che danno diritto al credito d’imposta, devono riguardare gli anni d’imposta a partire dal 2014 e devono essere riferite ad interventi predeterminati dal legislatore: manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e simili; realizzazione di nuove strutture e/o restauro e potenziamento di quelle esistenti, di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. Dal 2015, l’intervenuta legge di stabilità n. 208, ha stabilizzato e reso permanente l’agevolazione fiscale al 65% per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. Di recente, invece, sul tema è intervenuto il Decreto Legge n. 34/2020, “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con cui il legislatore ha esteso ai complessi strumentali, società concertistiche e corali, circhi e spettacoli viaggianti, la possibilità di ricevere il sostegno di privati attraverso erogazioni liberali che danno diritto al mecenate di usufruire del credito d'imposta Art Bonus. L’incentivo in discussione spetta, dunque, alle persone fisiche e agli enti che non svolgono attività d’impresa, ma anche ai titolari di reddito d’impresa (tra cui imprenditori individuali, società ed enti che svolgono attività commerciale e stabili organizzazioni), con la differenza che, mentre ai primi spetta un credito da calcolare sul 15% del reddito imponibile; per i secondi la misura del credito è il 5 per mille dei loro ricavi annui. Di conseguenza, mentre le persone fisiche e gli enti che non svolgono attività d’impresa potranno usufruire del bonus dichiarandolo in sede di dichiarazione dei redditi (prima quota annuale nella misura di un terzo dell’importo maturato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui l’erogazione liberale è stata effettuata), per i titolari del reddito di impresa la modalità di fruizione prevista...

Gli NFT e il caso di Emily Ratajkowski

Il 14 maggio 2021 è stata venduta da Christie’s, al prezzo di 175.000,00 USD, un’opera d’arte della modella americana Emily Ratajkowski, creata via NFT, dal titolo Buying Myself Back: A Model for Redistribution. L’opera ritrae la modella nella sua casa di New York, al cospetto del suo stesso ritratto, che è un’opera di Richard Prince, il quale, a sua volta, aveva utilizzato un’immagine della stessa modella senza chiederne il permesso, recuperata da un servizio sulla rivista Sport Illustrated Swimsuit. La realizzazione dell’opera, fortemente voluta dalla Ratajkowski, ha perseguito l’obiettivo di democratizzare il mercato dell’arte. Interrogata sulla questione, Emily ha infatti dichiarato che “gli NFT hanno il potenziale per consentire alle donne un controllo sulla loro immagine e la capacità di ricevere un giusto compenso per l’utilizzo e distribuzione”. E in effetti l’innovativo strumento degli NFT, ovvero non fungile-token, permette proprio di garantire ai possessori di dimostrare i loro diritti sull’opera senza alcun intermediario. Gli NFT sono dei token crittografati la cui funzione si esaurisce nella loro titolarità. Essi non hanno altra utilità che la loro unicità. In altre parole, si tratta di certificati di proprietà su opere digitali. Le caratteristiche che immediatamente risaltano sono quindi il loro essere unici, non reciprocamente intercambiabili e non frazionabili. Tuttavia, è bene fin da ora chiarire e sottolineare che chi acquista un’opera d’arte legata a un non-fungible token non acquista l’opera in sé, ma semplicemente la possibilità di rivendicare un diritto sull’opera, tramite la garanzia di uno smart contract (ossia un protocollo informatico che facilita e verifica l’esecuzione di un contratto). Dal punto di vista giuridico, il legislatore italiano non si è ancora premurato di offrire un riconoscimento a tali strumenti digitali, rimettendo così tale compito in mano agli interpreti. Questi ultimi potranno, e dovranno, utilizzare l’analogia per ricavarne un inquadramento giuridico degli NFT; così facendo, i non-fungible token potrebbero essere qualificati come titoli di credito, laddove attribuiscano la proprietà di un bene, in applicazione degli art. 1992 e ss. del Cod. Civ., oppure come “titoli rappresentativi di merci” ai sensi dell’art. 1996 c.c., con cui condividono alcune caratteristiche fondamentali, e cioè il fatto che rappresentano il possesso (mediato) della merce, assicurano al possessore la consegna della merce e il possessore può disporre della merce anche solo trasferendo il titolo. In quest’ottica, emerge dunque la funzione degli NFT, nonché quella di certificare, per il possessore, la paternità, la provenienza e lo storico delle cessioni, e cioè il c.d. diritto di seguito,...