Art Bonus: cos’è e a chi spetta.
Il D.L. n. 83 del 31/05/2014, “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”, convertito con modificazioni nella L. n. 106/14 e s.m.i., ha introdotto un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, il c.d. Art Bonus, quale sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale.
Quindi, chi effettua erogazioni liberali in denaro per il sostegno della cultura, nelle modalità previste dalla legge, potrà godere di importanti benefici fiscali sotto forma di credito di imposta.
Le erogazioni liberali effettuate in denaro che danno diritto al credito d’imposta, devono riguardare gli anni d’imposta a partire dal 2014 e devono essere riferite ad interventi predeterminati dal legislatore: manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e simili; realizzazione di nuove strutture e/o restauro e potenziamento di quelle esistenti, di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
Dal 2015, l’intervenuta legge di stabilità n. 208, ha stabilizzato e reso permanente l’agevolazione fiscale al 65% per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
Di recente, invece, sul tema è intervenuto il Decreto Legge n. 34/2020, “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con cui il legislatore ha esteso ai complessi strumentali, società concertistiche e corali, circhi e spettacoli viaggianti, la possibilità di ricevere il sostegno di privati attraverso erogazioni liberali che danno diritto al mecenate di usufruire del credito d’imposta Art Bonus.
L’incentivo in discussione spetta, dunque, alle persone fisiche e agli enti che non svolgono attività d’impresa, ma anche ai titolari di reddito d’impresa (tra cui imprenditori individuali, società ed enti che svolgono attività commerciale e stabili organizzazioni), con la differenza che, mentre ai primi spetta un credito da calcolare sul 15% del reddito imponibile; per i secondi la misura del credito è il 5 per mille dei loro ricavi annui. Di conseguenza, mentre le persone fisiche e gli enti che non svolgono attività d’impresa potranno usufruire del bonus dichiarandolo in sede di dichiarazione dei redditi (prima quota annuale nella misura di un terzo dell’importo maturato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui l’erogazione liberale è stata effettuata), per i titolari del reddito di impresa la modalità di fruizione prevista è quella della compensazione (prima quota annuale nella misura di un terzo a partire dal primo giorno del periodo di imposta successivo a quello di effettuazione dell’erogazione liberale).
Alla luce di quanto sopra, chiunque sia interessato ed effettuare una erogazione liberale può contattarci senza impegno per valutare le chances di ottenimento dell’Art Bonus e/o per assistenza nella proposizione della domanda, alla mail info@alecta.it.
Chi invece vuole approfondire il testo di legge di riferimento, vi invitiamo a visitare il sito https://artbonus.gov.it/la-normativa.html.