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Gli NFT e il caso di Emily Ratajkowski
Il 14 maggio 2021 è stata venduta da Christie’s, al prezzo di 175.000,00 USD, un’opera d’arte della modella americana Emily Ratajkowski, creata via NFT, dal titolo Buying Myself Back: A Model for Redistribution.
L’opera ritrae la modella nella sua casa di New York, al cospetto del suo stesso ritratto, che è un’opera di Richard Prince, il quale, a sua volta, aveva utilizzato un’immagine della stessa modella senza chiederne il permesso, recuperata da un servizio sulla rivista Sport Illustrated Swimsuit.
La realizzazione dell’opera, fortemente voluta dalla Ratajkowski, ha perseguito l’obiettivo di democratizzare il mercato dell’arte. Interrogata sulla questione, Emily ha infatti dichiarato che “gli NFT hanno il potenziale per consentire alle donne un controllo sulla loro immagine e la capacità di ricevere un giusto compenso per l’utilizzo e distribuzione”.
E in effetti l’innovativo strumento degli NFT, ovvero non fungile-token, permette proprio di garantire ai possessori di dimostrare i loro diritti sull’opera senza alcun intermediario.
Gli NFT sono dei token crittografati la cui funzione si esaurisce nella loro titolarità. Essi non hanno altra utilità che la loro unicità. In altre parole, si tratta di certificati di proprietà su opere digitali. Le caratteristiche che immediatamente risaltano sono quindi il loro essere unici, non reciprocamente intercambiabili e non frazionabili.
Tuttavia, è bene fin da ora chiarire e sottolineare che chi acquista un’opera d’arte legata a un non-fungible token non acquista l’opera in sé, ma semplicemente la possibilità di rivendicare un diritto sull’opera, tramite la garanzia di uno smart contract (ossia un protocollo informatico che facilita e verifica l’esecuzione di un contratto).
Dal punto di vista giuridico, il legislatore italiano non si è ancora premurato di offrire un riconoscimento a tali strumenti digitali, rimettendo così tale compito in mano agli interpreti. Questi ultimi potranno, e dovranno, utilizzare l’analogia per ricavarne un inquadramento giuridico degli NFT; così facendo, i non-fungible token potrebbero essere qualificati come titoli di credito, laddove attribuiscano la proprietà di un bene, in applicazione degli art. 1992 e ss. del Cod. Civ., oppure come “titoli rappresentativi di merci” ai sensi dell’art. 1996 c.c., con cui condividono alcune caratteristiche fondamentali, e cioè il fatto che rappresentano il possesso (mediato) della merce, assicurano al possessore la consegna della merce e il possessore può disporre della merce anche solo trasferendo il titolo.
In quest’ottica, emerge dunque la funzione degli NFT, nonché quella di certificare, per il possessore, la paternità, la provenienza e lo storico delle cessioni, e cioè il c.d. diritto di seguito, a cui fa riferimento, in particolare, l’art. 64 del Cod. dei beni culturali e del paesaggio, a norma del quale “chiunque eserciti l’attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l’obbligo di consegnare all’acquirente la documentazione che ne attesti l’autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime; ovvero in mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull’autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza […]”, c.d. notarizzazione dell’opera.
Per un loro adeguato uso, tuttavia, resta da sciogliere il nodo della verifica dell’identità del soggetto che crea l’NFT, laddove dichiari di essere l’autore dell’opera. Verifica che ancora non è prevista dal nostro ordinamento e che si auspica venga introdotta dal legislatore quale iter necessario da seguire per la creazione dei token.
Segnaliamo infine che, il 24 marzo 2021, SIAE e Algorand (una piattaforma blockchain) hanno annunciato la creazione della prima piattaforma open basata su tecnologia blockchain, che permette di gestire in maniera trasparente ed efficiente i diritti degli autori. I diritti degli autori iscritti alla SIAE verranno dunque rappresentati come NFT, nonché come asset digitali.
Qualora siate interessati a valutare l’opportunità di creare un NFT per la vostra opera d’arte, contattateci senza impegno alla nostra mail info@alecta.it.