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Brevetto unitario e sede distaccata di Milano del Tribunale Unificato dei Brevetti: i risvolti pratici

Lo scorso 1° giugno è stato istituzionalizzato il Tribunale Unificato dei Brevetti e del Brevetto unitario (Tub), una corte internazionale con giurisdizione sui brevetti unitari ed europei, con lo scopo di semplificare e uniformare le decisioni inerenti alla protezione dei brevetti.

La corte sarà composta di tre sedi: quella principale, a Parigi, giudicherà sui brevetti farmaceutici e chimici; quella di Monaco di Baviera deciderà sui brevetti metallurgici; quella milanese, infine, dirimerà le controversie brevettuali in materia di scienza medica-veterinaria e igiene, i brevetti farmaceutici privi dei certificati di protezione supplementari (Spc), il settore biomedico (escluso il farmaceutico), l’agricoltura, il food, l’enogastronomia e il tabacco, gli articoli personali e domestici, lo sport e mondo del divertimento, le calzature, la moda e l’arredo. Milano, dunque, sostituirà la sede di Londra (iniziale terza candidata prima della svolta Brexit), ma cederà, purtroppo, una quota consistente delle competenze londinesi a Monaco e Parigi. Infine, la Corte d’Appello del Tub avrà sede a Lussemburgo.

Dopo le comprensibili rimostranze presentate da decine di illustri accademici, studi legali e associazioni, seguite dai numerosi appelli presentati nelle mani del Ministro Giorgetti, in cui l’Italia, e in particolare Milano, veniva descritta come la candidata ideale per ricoprire il ruolo di terza sede del Tub, la sensazione è quella di essere stati, sì, scelti, ma lasciati un po’ “indietro”, laddove quella meneghina, al di là dell’entusiasmo mediatico, sarà una sede che entrerà in funzione con ritardo rispetto alle due centrali (già inaugurate lo scorso 1° giugno), e, per l’appunto, con competenze drasticamente ridotte.

In ogni caso, non volendoci soffermare troppo su quello che “si sarebbe potuto fare”, dobbiamo ritenere indubbio il vantaggio per il mondo produttivo, nel cui contesto le aziende non saranno più obbligate, in queste materie, a vedersi potenzialmente giudicate da una molteplicità di giudici esteri, e che vedranno drasticamente ridotti i costi di registrazione e mantenimento dei propri titoli “unici”. Il Brevetto Europeo consiste infatti in un insieme di diritti di esclusiva che potranno essere indipendentemente azionati nei territori designati dal brevetto stesso, senza le validazioni e i pagamenti annuali previsti per i brevetti nazionali.

In altre parole, il Tub darà la possibilità alle imprese di essere giudicate da Corti multinazionali, all’interno delle quali saranno presenti giudici di diverse nazionalità (compresa, potenzialmente, la propria), le cui decisioni spiegheranno i loro effetti in tutta Europa, con notevoli vantaggi in termini di costi, ed evitando la necessità di resistere (o agire) avanti a una serie potenzialmente numerosissima di Tribunali nazionali (uno per ogni Paese in cui decidessero di diffondere la circolazione dei propri prodotti), ciò che in passato aveva spesso comportato una tutela frammentata e un possibile contrasto di giudicati.

Ovviamente, bisognerà tenere conto del fatto che i precedenti del Tub saranno nuovi e autonomi rispetto a quelli dei singoli Paesi aderenti, ciò che potrebbe comportare, almeno per il primo periodo, un iniziale atteggiamento di prudenza nell’adire una Corte di cui non si conosce l’orientamento. D’altra parte, qualora l’eventuale contraffazione dovesse avvenire in uno solo degli Stati europei, resterà comunque possibile agire davanti al Giudice nazionale sulla base del brevetto corrispondente. Non una limitazione, dunque, ma un ampliamento della tutela.

Il sistema andrà a regime, per i diciassette Stati contraenti, al termine di sette anni di disciplina transitoria.

A partire dal 1° marzo 2023, e fino al 2030, è stato concesso ai titolari di brevetti Europei la possibilità di rinunciare alla giurisdizione esclusiva del Tub (c.d. opt-out), o di manifestare il proprio silenzio-assenso, una decisione che necessiterà di un’attenta analisi da effettuare necessariamente con l’aiuto dei propri consulenti legali e brevettuali.

Per i titolari di brevetto europeo con Effetto Unitario, invece, non vi sarà opzione, restando lo stesso sempre soggetto alla giurisdizione del Tub, ciò che sarà fondamentale anche in termini di certezza del diritto, in quanto una sola azione potrebbe scongiurare una serie di problemi concreti sotto il profilo dell’esportazione e della circolazione delle merci.

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